Regolamento edilizio e ristrutturazioni di interni

Il Regolamento Edilizio di Roma fu approvato nel 1934 con Delibera 5261 del 18 agosto e 6032/6033 del 29 settembre. Tale Regolamento non rappresenta l’unico strumento normativo di riferimento, contiene comunque alcune delle prescrizioni fondamentali che ogni abitazione di Roma deve rispettare.

Questa a seguire è una selezione di articoli, riferimento normativo per quelle trasformazioni edilizie eseguite tramite la sola “diversa distribuzione interna” (es. spostamento di porte o tramezzi) cioè ristrutturazioni di interni.


Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma:

Art. 32.  Chiostrine

È permessa la costruzione di chiostrine allo scopo di dare aria e luce a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusa ogni altra destinazione di ambienti (…)

Art. 40. Abitazioni

Nei piani destinati ad uso di abitazione debbono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq per i primi 4 abitanti ed a 10 mq per ciascuno dei successivi;

b) le stanze delle abitazioni non debbono avere superficie inferiore a 9 mq; se esse sono destinate a stanze da letto per due persone la loro superficie non può invece essere inferiore 14 mq;

c) ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq; il «posto di cottura», eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli;

d) l’alloggio monostanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq se per una persona e non inferiore a 38 mq se per due persone;

e) tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso;

f) per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;

g) l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,70 m;

h) le stanze da letto e quelle di soggiorno debbono essere dotate di finestra apribile all’aria aperta. Nel caso di altezze interpiano inferiori a 3,20 m dovrà essere apportata una proporzionale riduzione anche alla volumetria edificabile nelle varie zone di P.R.G. quando queste siano state stabilite tenendo conto di tale valore.

Art. 41. Cucine, bagni e gabinetti

a) Le cucine debbono avere un’altezza non inferiore a quella degli altri ambienti, cubatura non inferiore a 15 mc ed almeno una finestra apribile all’aria aperta della superficie minima di 1,50 mq;

b) l’altezza utile minima interna dei locali adibiti a bagni e gabinetti è fissata in 2,40 m. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera;

c) per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 42. Corridoi, disimpegni e ripostigli

a) L’altezza minima interna di corridoi, disimpegni in genere e ripostigli è fissata in 2,40 m;

b) non possono essere considerati quali ripostigli o simili gli ambienti, muniti di finestra apribile, che abbiano una superficie superiore a 4 mq.

Art. 43. – Sottotetti abitabili

I sottotetti abitabili debbono avere una cubatura di 25 m3 essere muniti di controsoffitto con una camera d’aria d’altezza non minore di 25 cm ventilata a mezzo di aperture verso l’esterno munite di griglie e avere tra il piano del pavimento ed il soffitto un’altezza non minore di 2 m misurata alla parete verso l’imposta del tetto, purché l’altezza media non sia inferiore a 2,50 m.

Art. 44. Coperture

Le coperture dei fabbricati debbono avere una sottostante camera d’aria dell’altezza minima di 35 cm ventilata mediante apertura verso l’esterno munita di griglie. La camera d’aria tanto per il tetto quanto per le soffitte può essere sostituita, con l’approvazione preventiva del Comune, da uno spessore a tre strati di materie isolanti o, se compresa tra due strati isolanti, può essere ridotta a 10 cm.

Quando le coperture sono rivestite di asfalto, questo dovrà essere protetto da un pavimento che lo difenda dal calore.

Art. 58. Focolai, camini e condotti di calore (24)

(…) I locali destinati a cucina debbono, inoltre, essere dotati di cappa posta sopra i fornelli, comunicante con canna esalatrice che dovrà possedere i requisiti elencati nel comma precedente. Qualora si usino fornelli elettrici è sufficiente che detta canna esalatrice sfoci all’aria libera, su un muro esterno, purché sia dotata di efficiente aspiratore elettrico e purché lo sbocco non sia ubicato direttamente sotto finestre di stanze di abitazione.

Tale ultima soluzione può essere ammessa anche in caso di fornelli a fiamma viva, quando, per motivi strutturali o tecnici, non sia possibile prolungare le canne esalatrici delle cucine oltre il piano di copertura del fabbricato. (…)


Riferimenti Normativi:

Delibera 18.8.1934 n. 5261
Regolamento generale edilizio del comune di Roma. (Testo coordinato ed aggiornato)


Regolamento d’Igiene di Roma

Art. 34.

  • I cessi dovranno essere appartati e collocati in camerini aerati ed illuminati direttamente dall’esterno. Saranno muniti di interruttore idraulico permanente.
    Per ogni cesso dovrà aversi una cassetta di cacciata per lavaggio, della capacità di circa 15 lt ed in nessun caso mai minore di 10 lt, con una dotazione di acqua proporzionale alla importanza delle abitazioni.
    Le pareti, i pavimenti, il vaso, nonché i sedili o le pedane dei cessi dovranno essere mantenuti costantemente puliti.
    Nelle case di nuova costruzione i cessi debbono avere l’ingresso indipendente dalle cucine.

Riferimenti Normativi:

Regolamento di igiene (Governatorato Di Roma n. 7395/1932)


Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975


Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima
ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

Art. 1

L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Art. 2

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3

Ferma restando l’altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all’art. 1, l’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art. 4

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 5

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso.

Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell’edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l’adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Art. 6

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il “posto di cottura”, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.